Disposizioni sulla bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali

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Ordinanza che regola la bruciatura delle stoppie e di residui vegetali a vaglio basilicata. L'operazione non può essere effettuata prima del 10 agosto e l'intero processo, dall'accensione allo spegnimento, deve essere seguito costantemente dal proprietario del fondo e da personale idoneo

Data:

19 luglio 2022

Tempo di lettura:

13 min

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Descrizione

Ordinanza che regola la bruciatura delle stoppie e di residui vegetali a vaglio basilicata. L'operazione non può essere effettuata prima del 10 agosto e l'intero processo, dall'accensione allo spegnimento, deve essere seguito costantemente dal proprietario del fondo e da personale idoneo

Testo completo

La bruciatoria delle stoppie e di altri residui vegetali non può essere effettuata prima del 10 agosto in quanto il Comune di Vaglio Basilicata si trova a un'altezza superiore a 500 metri sul livello del mare. Il processo di bruciatura, dall'accensione e fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da personale idoneo.
La brociatura delle stoppie e di altri residui vegetali deve in ogni caso essere effettuata solo ed esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4.00 e totale spegnimento entro le ore 10.00 nonché in condizioni atmosferiche normali e in giornate prive di vento.

Obblighi per la prevenzione

Al fine di prevenire il verificarsi, anche accidentale, di danni al patrimonio pubblico o privato, il proprietario o conduttore del fondo del quale siano presenti stoppie e altri residue vegetali, non oltre dieci giorni dalla conclusione della mietitrebbiatura, deve praticare lungo il perimetro del fondo una apposita precesa consistente nell'aratura di una fascia di terreno di larghezza compresa fra 7 e 10 metri. In ogni caso, la precesa non deve presentare residui vegetali o stoppie affioranti. La precesa perimetrale può essere ridotta a metri 5 qualunque sia l'estensione del fondo nel caso di superfici cerealicole contigue con altre condotte da soggetti diversi pure obbligati alla precesa limitatamente alla linea di confine comune.
La precesa perimetrale è ridotta a metri 5 nel caso in cui l'estensione della superficie interessata è inferiore a un ettaro.
La larghezza della precesa deve essere compresa fra 12 e 15 metri qualunque sia l'estensione del fondo lungo i confini che distano meno di 100 emetri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a cultura arborea da legno, nonché da terreni a cultura agraria abbandonati o adiacenti a autostrade, superstrade, strade e ferrovie e da centri e nuclei abitati.
Le scarpate lungo le strade rotabili e ferrate, al fine di evitare il propagarsi degli incendi, devono essere ripulite a cura degli interessati, dalla vegetazione facilmente infiammabile. Il materiale di risulta va asportato e depositato in idonei siti per il successivo smaltimenti.

Sanzioni

Fermo restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni sono soggette a sanzione amministrativa pecunaria così come previsto dall'art. 12 della legge regionale n.13 del 22/02/2005 la cui riscossione è affidata al competete Ufficio tributi e finanze della Regione Basilicata.
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto può variare i termini temporali della bruciatura sull'intero territorio regionale o parte di esso, per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche che risultino favorevoli allo sviluppo e alla propagazione degli incendi.

Comunicazioni

Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Stazione Corpo Carabinieri Forestale dello Stato competente per territorio almeno cinque giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo.
Nel caso in cui non avvenga, l'interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Forestale interessato e, in caso di nuova data, l'interessato è tenuto a inoltrare una ulteriore comunicazione.

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Luogo

Sede Comunale

Via Carmine,106, Vaglio Basilicata, Potenza, Basilicata, Italia

A cura di

Area Amministrativa

Sede Comunale

85010 Via Carmine,106, Vaglio Basilicata, Potenza, Basilicata, Italia

PEC: comune.vaglio@cert.ruparbasilicata.it

Telefono: +39 0971 305 011 interno 8

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Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2022, 00:00

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