Competenze
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La commissione elettorale comunale è eletta nella prima seduta del consiglio comunale successiva all'elezione del sindaco e della giunta municipale e rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio.
La commissione è composta dal sindaco, che la presiede, e da tre componenti effettivi e tre supplenti (art. 12 D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223).
Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza.
Il lavoro della commissione è assistito da un segretario che ne verbalizza ogni attività.
Si occupa della validazione/aggiornamento dell’albo degli scrutatori e di nominare gli scrutatori componenti di seggio in occasione delle consultazioni elettorali.